Le lavoratrici del settore pubblico e privato hanno ancora la possibilità di andare in pensione prima a condizione di accettare una pensione calcolata con il metodo contributivo.
Il legislatore rinnova anche per il 2021 la possibilità per le donne di andare in pensione prima, a patto di scegliere per un assegno interamente calcolato con il metodo contributivo. Si tratta di una possibilità introdotta dalla Legge Maroni (articolo 1, comma 9 della legge 243/04) riscoperta in massa dopo l’introduzione della Riforma Fornero perché consente di anticipare l’uscita di diversi anni rispetto alle regole ordinarie che, com’è noto, chiedono in alternativa o il perfezionamento di almeno 41 anni e 10 mesi di contributi indipendentemente dall’età anagrafica (pensione anticipata) o il raggiungimento di un’età anagrafica pari a 67 anni unitamente a 20 anni di contributi (pensione di vecchiaia). L’ultima proroga era stata prevista dall’articolo 1, co. 436 della legge 160/2019 (legge di bilancio per il 2020) (Mess. Inps 243/2020)
La possibilità di optare per il regime sperimentale è riconosciuta alle lavoratrici iscritte all’assicurazione generale obbligatoria, ed ai fondi ad essa sostitutivi od esclusivi (dipendenti del settore privato; pubblico impiego e lavoratrici autonome) in possesso di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995. La facoltà di opzione non è invece esercitabile dalle lavoratrici iscritte alla gestione separata o che, comunque, intendano utilizzare la contribuzione presente in tale gestione per perfezionare il requisito contributivo di 35 anni. In particolare non è possibile utilizzare il cumulo dei periodi assicurativi al fine di integrare il requisito contributivo richiesto (in caso di carriere miste occorre quindi necessariamente effettuare una ricongiunzione ai sensi della legge n. 29/79 o n. 45/90).
I Requisiti anagrafici e Contributivi
Come anticipato la legge di bilancio per il 2021 con una modifica all’articolo 16 del dl n. 4/2019 convertito con legge n. 26/2019 consente l’esercizio della predetta opzione alle lavoratrici dipendenti in possesso di 58 anni (59 anni le autonome) e 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2020 (cfr: messaggio inps 217/2021). La facoltà è sostanzialmente a disposizione per le lavoratrici dipendenti nate entro il 31 dicembre 1962 e delle autonome nate entro il 31 dicembre 1961 a condizione, per entrambe le categorie, che sia raggiunto entro il 31.12.2020 il requisito contributivo di 35 anni. Per questa tipologia di prestazione resta in vigore la cd. finestra mobile secondo la quale l’assegno viene erogato dopo 12 mesi dalla maturazione dei predetti requisiti per le dipendenti e 18 mesi per le autonome (cfr: Circolare Inps 53/2011).
La tabella sottostante riepiloga, quindi, le date che consentono il rispetto dei requisiti anagrafici e contributivi utili per esercitare l’opzione donna a seguito dell’intervento proposto con la legge di bilancio per il 2021.
Gli effetti della decurtazione
Per effetto del passaggio al sistema di calcolo totalmente contributivo le lavoratrici che optano per il regime in questione subiscono mediamente una decurtazione sull’assegno che oscilla intorno al 20-30% rispetto alle regole del sistema misto. Il taglio è tuttavia molto variabile a seconda dell’età della lavoratrice e dalle caratteristiche di carriera, retribuzione ed anzianità contributiva maturata alla data di accesso al regime.
L’entità della riduzione dipende ovviamente dalle caratteristiche personali delle lavoratrici, in primo luogo, la loro evoluzione retributiva. In linea generale, più la lavoratrice vanta una carriera anticipata – con livelli retributivi molto elevati percepiti fin dai primi anni di iscrizione all’INPS – più la riduzione sarà minore; viceversa maggiore è l’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 – e quindi la prestazione teorica maturata avrebbe previsto una quota rilevante calcolata attraverso il sistema retributivo – piu’ elevata sarà la riduzione dell’assegno pensionistico. Qui è possibile simulare il valore dell’assegno a seguito dell’esercizio dell’opzione.
Limiti per la fruizione del regime sperimentale donna
Per la valutazione della contribuzione utile per il perfezionamento dei 35 anni sono utili, nel limite di 52 settimane annue, i contributi a qualsiasi titolo accreditati (obbligatori, da riscatto e/o da ricongiunzione, volontari, figurativi). Per le lavoratrici iscritte all’assicurazione generale obbligatoria (cioè le lavoratrici dipendenti del settore privato) non concorrono però i contributi accreditati per malattia e disoccupazione.
Sono escluse dalla possibilità di fruire del regime in parola le lavoratrici che abbiano perfezionato il diritto al trattamento pensionistico (vecchiaia o anzianità) in base ai requisiti previsti per la generalità dei lavoratori vigenti al 31/12/2011 o i nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia o pensione anticipata introdotti dalla Riforma Fornero del 2011. Analogamente non possono beneficiare della sperimentazione, le lavoratrici destinatarie delle disposizioni in materia di “salvaguardia” introdotte dal legislatore dopo il 2011 in favore dei cd. esodati (messaggio inps 219/2013).
Si rammenta, inoltre, che a seguito dell’introduzione del riscatto della laurea agevolato (art. 20 dl n. 4/2019 convertito con legge n. 26/2109) è possibile ricorrere al riscatto per recuperare (con oneri ridotti) la contribuzione necessaria (35 anni) per accedere alla pensione con opzione donna (Circ. Inps n. 6/2020).
La disciplina sperimentale prevede che l’applicazione del sistema contributivo sia limitata alle sole regole di calcolo. Pertanto a tale pensione si applicano le disposizioni sul trattamento minimo e non è richiesto il rispetto dei cd. importi soglia previsti per coloro che accedono al trattamento pensionistico in base alla disciplina del sistema contributivo. A tali lavoratrici non si applica, inoltre, il beneficio previsto dall’articolo 1, comma 40 della legge 335/1995 che consente l’accredito figurativo di alcuni periodi legati all’educazione e assistenza ai figli fino al sesto anno di età.
Sono ammesse al pensionamento anticipato anche coloro che, avendo maturato i requisiti sopra esposti in tempo utile per l’accesso al regime, presentino domanda successivamente alla scadenza del regime opzionale (il cd. principio della cristallizzazione del diritto a pensione). Ciò significa, pertanto, che una lavoratrice che ha raggiunto i requisiti sopra descritti entro il 2020 mantiene la possibilità di accedere all’opzione donna anche successivamente al 31 dicembre 2020 o, comunque, dopo la data di apertura della finestra mobile. A tal proposito si rammenta che, secondo il messaggio inps 9231/2014, è possibile esercitare l’opzione anche successivamente al mese in cui maturano i requisiti anagrafici e contributivi (ad esempio al momento della presentazione della domanda di pensione).