Su indicazione della Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidità Civile della Direzione Generale dell’Inps, si rende noto che con i prossimi rinnovi del 27 gennaio p.v. ed in riferimento alla prestazione Rdc/Pdc e segnatamente alle modalità di calcolo del “reddito familiare”, sarà applicato quanto previsto dall’articolo 2, comma 6, del decreto legge n.4/2019, secondo cui il reddito familiare è determinato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013, “al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell’ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi” (ad esempio, l’indennità di accompagnamento).
In dettaglio, a tutt’oggi, il valore corrente delle seguenti prestazioni assistenziali percepite da tutti i componenti il nucleo familiare è già oggetto di aggiornamento ai sensi del citato art. 2, comma 6, del decreto. Questo implica che dal valore del reddito familiare l’Inps sottrae i trattamenti inclusi in ISEE ( che sono riferiti al secondo anno solare antecedente) e in pratica vengono sostituiti con quelli della stessa natura “aggiornati” ossia quelli percepiti nell’anno in corso. Attualmente, tale operazione ha riguardato esclusivamente i trattamenti seguenti:
- Carta Acquisti Ordinaria e relativi Fondi speciali
- Assegno di maternità dei Comuni (MAT)
- Assegno per il nucleo familiare dei Comuni
- Pensione sociale e assegno sociale (comprensivo di eventuali maggiorazioni)
- Prestazioni degli enti, acquisite dalla voce A1.04 del SIUSS (ex Casellario dell’assistenza).
In conclusione, l’adeguamento che partirà dalla prossima rata Rdc/Pdc, farà “rilevare” nel reddito familiare, anche i seguenti trattamenti percepiti dal nucleo familiare nell’anno in corso:
- Assegno sociale (art. 3 L.335/1995) /Pensione Sociale (art. 26 L.153/1969) (categorie 077 –078)
- Maggiorazioni Sociali
- Maggiorazioni dell’assegno sociale (art. 70 co 1 L. n. 388/2000)
- Maggiorazione dell’aumento della pensione sociale (art. 2 L. n. 544/1988)
- Maggiorazione sociale (art. 1 L. n. 544/1988, art. 69 L. n. 388/2000, art. 38 L. n. 448/2001)
- Importo aggiuntivo previsto per le pensioni integrate al T.M. (commi 7 e 10 dell’articolo 70 della L. 23 dicembre 2000, n. 388
- Quattordicesima (art. 5 commi 1 e 2 L n.127/2007)
Resta fermo che nel valore dei predetti trattamenti assistenziali non rilevano:
- le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
- le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il
- pagamento di tributi;
- le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi;
- l’assegno di natalità di cui all’articolo 1, comma 125, della legge n. 190/2014.
Pertanto, in applicazione della predetta disciplina, si potrà verificare:
- variazioni nell’importo della rata della prestazione Rdc/Pdc rispetto a quanto attualmente percepito (nella quasi totalità dei casi ad una riduzione dell’importo);
- nelle situazioni in cui sono superate le soglie previste dalla norma, decadenza dal beneficio;
- reiezione della domanda presentata in fase di prima istruttoria.