È possibile che tra la fine di un rapporto di lavoro e l’inizio di un altro ci siano dei periodi di inattività. I lavoratori rimangono fermi e si creano dei buchi contributivi ai fini pensionistici. Se questi periodi non sono lavorati per alcune specifici motivi, la legge consente ai lavoratori di chiederne il riscatto oppure la copertura volontaria. In parole più semplice la legge prevede dei meccanismi per non perdere questi periodi ai fini pensionistici, sia a livello di tempo che di misura della pensione.
Il Decreto Legislativo 564 del 1996 (attuativo della riforma Dini) consente ai lavoratori, ad alcune condizioni, di riscattare i periodi di sospensione o interruzione del rapporto di lavoro. Intanto i lavoratori devono essere iscritti all’assicurazione generale obbligatoria o ai fondi che la sostituiscono. Ci si riferisce, dunque, ai lavoratori dipendenti anche pubblici. Poi questi periodi di buco contributivo devono essere successivi al 31 dicembre 1996. Tra le ragioni per cui si può chiedere il riscatto, previste dalla legge, ci sono i periodi di formazione professionale, studio, ricerca e inserimento nel mercato del lavoro. Nei periodi vuoti dei lavori a tempo parziale di tipo verticale o ciclico ed in quelli dei lavori discontinui, stagionale o temporanei.
Attraverso la possibilità prevista dal D.lgs 564 si recuperano i periodi temporali che non rientrano nella disoccupazione indennizzata e che non hanno contributi figurativi. Tra le condizioni per accedere al riscatto c’è anche quella per cui l’assicurato deve dimostrare l’iscrizione nelle liste di collocamento. Non solo ma, deve anche provare lo stato di disoccupazione effettivo per tutta la durata del periodo di cui chiede il riscatto.
L’INPS con il massaggio 30108 del 2007 aveva spiegato meglio il funzionamento dello strumento del riscatto del D.lgs 564. Aveva chiarito che esso può essere utilizzato non solo per il periodo vuoto che intercorre tra due lavori stagionali o a termine. Per il messaggio del 2007 poteva essere utilizzato anche per il periodo vuoto intercorrente tra un lavoro dipendente di tipo stagione e un lavoro a tempo indeterminato. Questa posizione è stata però superata molto di recente.
Con il messaggio 958 del 2022 l’Ente Previdenziale cambia giurisprudenza. L’INPS permette ai lavoratori di riscattare ai fini pensionistici i periodi vuoti solo tra un lavoro stagionale o a termine e l’altro. Invece, non consente più di chiedere il riscatto dei periodi vuoti che intercorrono tra un lavoro stagionale o a termine e un lavoro dipendente a tempo indeterminato. Questa cambio di rotta sembra dovuto ad un’interpretazione letterale e restrittiva dell’articolo 7 del D.lgs 564. La legge, effettivamente, sembra consentire il riscatto dei periodi inattivi solo quando vi sia alternanza tra lavori stagionali, temporanei o discontinui. Letteralmente è da escludersi la riscattabilità del periodi di alternanza con un lavoro dipendente a tempo indeterminato.