L’ASSEGNO DI INVALIDITÀ CIVILE È COMPATIBILE CON IL REDDITO DA LAVORO

Il reddito da lavoro 

A inizio ottobre l’Inps aveva messo in discussione i requisiti ordinari per l’assegno agli invalidi parziali, annunciando restrizioni ed escludendo dalla prestazione tutti coloro che, con una percentuale di invalidità dal 74% al 99%, svolgevano qualsiasi attività lavorativa. 

L’INPS, con messaggio del 28 dicembre 2021, chiarisce che, a far data dall’entrata in vigore della legge n. 215 del 2021 (21 dicembre 2021), nel procedimento di liquidazione dell’assegno mensile, sarà riconosciuto il diritto alla prestazione economica anche quando la persona richiedente svolga un’attività lavorativa il cui reddito annuale non superi € 4.931,00, limite di reddito annuale previsto per il riconoscimento dell’assegno.  

Le domande di assegno di invalidità civile presentate e non accolte successivamente alla pubblicazione del messaggio, saranno riesaminate d’ufficio da parte dell’INPS, sulla base dei parametri previsti dalla nuova disposizione normativa. 

L’assegno di invalidità civile 

L’assegno di invalidità civile è un’indennità economica riconosciuta a mutilati e invalidi civili, di età compresa tra i 18 anni e i 67 anni, con una invalidità compresa tra il 74% e il 99%. 

Si tratta di un sostegno a carattere assistenziale, cioè indipendente da un rapporto assicurativo e contributivo del beneficiario, ma per ottenerlo è necessario, comunque, il rispetto di determinati requisiti di reddito. 

Ne possono usufruire i cittadini italiani e i cittadini comunitari, residenti in Italia; i cittadini extracomunitari, purché legalmente soggiornanti sul territorio nazionale. 

La prestazione è concessa per 13 mensilità, con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda, non è reversibile ed è pari a 287,09 euro al mese. Per poter fare domanda di assegno di invalidità bisogna avere un reddito non superiore a 4.931,00 euro (anno 2021).  

La valutazione del reddito è effettuata solo nei confronti del beneficiario della prestazione economica e nel suo computo è esclusa la casa di abitazione principale. 

ultima modifica: 2022-01-10T18:35:00+02:00 da siale

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