L’Istituto accerta l’esistenza e la successiva permanenza delle minorazioni civili secondo le modalità definite dal combinato disposto dell’articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, dell’articolo 37, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell’articolo 20, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dell’articolo 5, comma 5, del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698. L’articolo 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, inserito in sede di conversione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha introdotto parziali innovazioni nell’iter procedurale delle visite di verifica, prevedendo che “nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefìci, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).” Pertanto, esiste per l’Istituto un espresso obbligo normativo di procedere alla verifica della permanenza delle condizioni patologiche contenute nel verbale sanitario, nel presupposto di un’evoluzione nel tempo del quadro sanitario. La mancata presentazione alla visita di revisione comporta la necessaria sospensione della prestazione e dei benefici correlati e, successivamente, la relativa revoca (art. 37 della legge n. 448/1998 e art. 5, comma 5, del Regolamento di cui al D.P.R. n. 698/1994).
L’Istituto ha individuato nuove modalità operative per razionalizzare l’iter di revisione delle prestazioni assistenziali e rendere il procedimento più celere e immediato, oltre che meno gravoso per gli interessati. A tal fine, viene implementato, anche in quest’ambito, l’uso dello strumento tecnologico informatico a vantaggio dell’economicità e dell’efficienza del procedimento amministrativo Pertanto, il nuovo procedimento di convocazione a visita di revisione si sviluppa secondo le modalità di seguito descritte:
a) quattro mesi prima della data prevista per la visita di revisione, le procedure informatiche estraggono dagli archivi le posizioni interessate e viene trasmessa al cittadino una lettera, con posta prioritaria, contenente l’invito ad allegare la propria documentazione sanitaria tramite il servizio online “Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile” (cfr. il messaggio n. 3315 del 1° ottobre 2021); qualora l’interessato intenda avvalersi della valutazione sugli atti, tale modalità accertativa sarà utilizzata per la definizione delle domande/posizioni in attesa di valutazione sanitaria, ai sensi dell’articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, inserito, in sede di conversione, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Tale articolo, infatti, introduce la possibilità per le commissioni mediche preposte all’accertamento delle minorazioni civili e dell’handicap di redigere verbali, sia di prima istanza che di revisione, anche solo valutando gli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva;
b) in presenza di idonea documentazione sanitaria, da inviarsi entro 40 giorni dalla data di spedizione della lettera di cui al punto a), il processo di revisione si conclude con la valutazione sugli atti. Diversamente, si procede alla fissazione della visita di revisione, di cui al punto successivo;
c) qualora non sia possibile procedere a una valutazione sugli atti o nel caso di mancata trasmissione di documentazione medica integrativa, l’interessato è convocato a visita diretta e, a tale fine, riceve, a mezzo raccomandata A/R, l’invito a presentarsi presso l’Unità Operativa Complessa (UOC) o l’Unità Operativa Semplice (UOS) competente per territorio. La data della visita, che dipende dalla disponibilità dei calendari della Commissione medica, può, in alcuni casi, non coincidere con la data di revisione riportata nel verbale. Sul sito web dell’Istituto (www.inps.it), nella sezione “MyInps”, è possibile monitorare la programmazione dell’eventuale visita diretta. Oltre alla raccomandata è contestualmente trasmesso all’interessato l’invito tramite messaggio SMS sul recapito cellulare, se noto all’Istituto;
d) in tutti i casi di invio di comunicazioni, sia tramite posta prioritaria che raccomandata, è attivo anche il servizio di chiamata (outbound) all’interessato – sempre qualora l’Istituto conosca il relativo contatto telefonico – il quale sarà avvisato di persona della visita già programmata. Tramite tale servizio si ricorda al diretto interessato la data, il luogo e l’ora della visita di revisione. Segue, inoltre, ulteriore invito tramite messaggio SMS per ricordare l’appuntamento;
e) in caso di impedimento a presenziare alla visita deve essere prodotta, alla Struttura Inps territorialmente competente, una documentata richiesta di giustificazione per motivi amministrativi o sanitari. In caso di accoglimento della giustificazione l’assistito è nuovamente convocato a visita;
f) tutte le comunicazioni di richiesta di documentazione sanitaria e di convocazione a visita esplicitano in modo chiaro che l’assenza non giustificata comporta la sospensione cautelativa della prestazione economica in godimento e/o degli altri eventuali benefici correlati. Sono inoltre comunicate al cittadino le modalità per presentare idonea giustificazione; decorsi 90 giorni dalla comunicazione della sospensione, si procede alla revoca definitiva della prestazione.