l’Inps, con proprio messaggio n. 3495 del 14 ottobre 2021, comunica che de tale data, l’assegno mensile di assistenza di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971, sarà liquidato, fermi restando tutti i requisiti previsti dalla legge, solo nel caso in cui risulti l’inattività lavorativa del soggetto beneficiario.
La legge n. 118 del 30.3.1971, all’articolo 13, recitava : ” …. Art. 13. (Assegno mensile) – 1. Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno (oggi 67 anni) nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall’INPS, un assegno mensile di (nel 2021 il valore mensile dell’assegno è di 287,09€). per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l’assegnazione della pensione di cui all’articolo 12. – 2. Attraverso dichiarazione sostitutiva, resa annualmente all’INPS ai sensi dell’articolo 46 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il soggetto di cui al comma 1 autocertifica di non svolgere attività lavorativa. Qualora tale condizione venga meno, lo stesso è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’INPS.
Questione diversa riguarda la possibilità per il beneficiario dell’assegno mensile di svolgere attività lavorativa giacché, tra le condizioni per il conseguimento dell’assegno, l’articolo 3 della suddetta legge, richiede che l’interessato non svolga alcuna attività né di natura subordinata né autonoma. Qualora tale condizione venga meno, lo stesso beneficiario è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’INPS.
Nonostante il generale divieto appena indicato la prassi amministrativa Inps ritiene che la percezione di un reddito da lavoro inferiore al limite stabilito dalla norma (4.931,29 euro annui, limite 2021) per il riconoscimento dell’assegno di invalidità, non configura uno svolgimento di attività lavorativa e, pertanto, l’interessato possa comunque ottenere il beneficio.
Successivamente la legge 24 dicembre 2007, n. 247, avente ad oggetto “Norme di attuazione del protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”, pubblicata sulla G.U. n. 301 del 29.12.2007, all’articolo 1, comma 35, in sostituzione dell’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, concede agli invalidi civili di età compresa tra il 18° e il 64° anno, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per la durata di tale condizione, un assegno mensile, a carico dello Stato ed erogato dall’INPS, di ….. , al netto della perequazione automatica delle pensioni, per tredici mensilità.
Tale assegno non è più subordinato alla iscrizione nelle liste di collocamento, ma l’interessato deve produrre all’Inps, annualmente, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 e segg.del T.U. di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, che attesti di prestare o non prestare attività lavorativa.
Nel 2008, con messaggio n. 5783 del 6 marzo, l’Istituto ha riconosciuto sussistente il requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa anche nel caso di impiego presso Cooperative sociali o mediante convenzioni quadro, ovvero quando è verificato lo stato di disoccupazione in quanto lo svolgimento di attività lavorativa assicura un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, cioè 8.145€ per il lavoro dipendente e 4.800€ per il lavoro autonomo (limiti aggiornati al 2021).
La Corte di Cassazione, con diverse pronunce (cfr. Cass. n. 17388/2018; n. 18926/2019), è intervenuta sul requisito dell’inattività lavorativa, affermando che il mancato svolgimento dell’attività lavorativa integra non già una mera condizione di erogabilità della prestazione ma, al pari del requisito sanitario, un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale, la mancanza del quale è deducibile o rilevabile d’ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio. Il richiedente, pertanto, deve provare non solo la sussistenza del requisito reddituale ma anche il predetto requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa.