Invalidi civili: comunicazione dei redditi

L’Inps comunica che i titolari di prestazioni di invalidità civile ancorate al reddito (per esempio assegno mensile o pensione di inabilità) sono tenuti per legge a comunicare annualmente i propri redditi all’INPS (modello RED) o all’Agenzia delle entrate (730, UNICO) per il calcolo delle prestazioni di invalidità civile.
In assenza di tale comunicazione, INPS ha inoltrato vari solleciti per la presentazione della documentazione.
Coloro che ad oggi non hanno comunicato i redditi stanno ricevendo dall’INPS una raccomandata, con cui viene comunicata la sospensione temporanea delle prestazioni di invalidità civile in godimento.
Le prestazioni saranno nuovamente erogate solo dopo che l’interessato, beneficiario della pensione, avrà comunicato all’Istituto i redditi mancanti presentando domanda di ricostituzione reddituale, accedendo direttamente con il proprio SPID, CIE e CNS al sito web dell’Istituto (www.inps.it) ovvero tramite i servizi offerti dai Patronati delegati a tale attività.
Una volta sospesa la prestazione, gli interessati avranno ulteriori 120 giorni di tempo per comunicare i redditi mancanti relativi agli anni dal 2017 al 2021. Dopo i 120 giorni la prestazione sarà definitivamente revocata e saranno recuperate le erogazioni non dovute.
In questa fase non sono interessate le pensioni erogate ai beneficiari con amministratore di sostegno o con rappresentante legale o con tutore che non abbiano comunicati i redditi: per loro la comunicazione della sospensione sarà inviata nei primi mesi del prossimo anno.

ultima modifica: 2021-10-22T17:13:00+02:00 da siale

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