L’INPS ha pubblicato le istruzioni e le precisazioni sull’indennità una tantum di 200 euro introdotta dal Decreto Aiuti (art. 33, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni in L. 15 luglio 2022, n. 91). Inoltre, si precisa che il decreto-legge n.144/2022 prevede che tale indennità è incrementata di 150 euro se, nel periodo d’imposta 2021, i lavoratori interessati abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. Le categorie di lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS che hanno diritto all’indennità sono:
- lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani, istituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463;
- lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, istituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 5 della legge 22 luglio 1966, n. 613;
- lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, istituita ai sensi dell’articolo 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, compresi gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla predetta gestione;
- pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, recante “Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne”, che istituisce, tra l’altro, tutele previdenziali a favore delle persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, quando siano associate in cooperative o compagnie e rapporto di lavoro autonomo oppure esercitino tale attività per proprio conto, senza essere associate in cooperative o compagnie;
- liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, quali soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’articolo 53 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici.
- lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri.
Sono esclusi dal beneficio gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri per l’attività di amministratore in società di capitali in quanto il reddito percepito non rientra tra i redditi prodotti dall’attività aziendale. Inoltre, tali lavoratori devono avere percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021, che dà diritto a richiedere l’indennità una tantum di importo pari a 200 euro (articolo 33 del Decreto Aiuti). Qualora, invece, il suddetto reddito non sia stato superiore a 20.000 euro, sempre nel periodo d’imposta 2021, la predetta indennità di importo pari a 200 euro, sarà incrementata di ulteriori 150 euro, per un importo totale di 350 euro (secondo quanto previsto dall’articolo 20 del Decreto Aiuti Ter). Per la verifica del requisito reddituale, si specifica che dal computo del reddito personale assoggettabile a IRPEF, al netto di tutti i contributi previdenziali e assistenziali, sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. I professionisti iscritti esclusivamente agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996, ai fini dell’accesso all’indennità una tantum di cui all’articolo 33 del decreto Aiuti, sono tenuti a presentare la domanda agli enti previdenziali cui sono obbligatoriamente iscritti, nei termini e con le modalità dagli stessi previsti. Nel caso in cui invece il lavoratore sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’INPS e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996, la domanda di accesso all’indennità una tantum dovrà essere presentata esclusivamente all’INPS. Si precisa infine che l’indennità una tantum sarà corrisposta dall’INPS sulla base dei dati dichiarati in domanda dal richiedente, nonché di quelli a disposizione dell’Istituto al momento del pagamento. Pertanto, ai fini dell’accertamento, l’INPS procederà alla successiva verifica anche per il tramite dell’Agenzia delle Entrate e qualora risulti l’insussistenza dei requisiti previsti per l’accesso al beneficio, l’Istituto procederà al recupero delle somme nei confronti del soggetto che ha usufruito indebitamente dell’indennità.Avverso i provvedimenti adottati dall’Istituto in materia di indennità una tantum di cui all’articolo 33 del decreto Aiuti, l’interessato può proporre azione giudiziaria.