Fino al 31 dicembre 2021, è possibile presentare la domanda per l’assegno temporaneo, la nuova misura di sostegno ai nuclei familiari con figli minori a carico che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare (ANF), cioè lavoratori autonomi, disoccupati, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, titolari di pensione da lavoro autonomo e nuclei familiari che non hanno tutti i requisiti necessari per avere diritto all’ANF. La domanda può essere presentata dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, utilizzando i consueti canali: portale web Inps, utilizzando l’apposito servizio online tramite SPID, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS) e PIN Inps rilasciato entro il 1° ottobre 2020; Contact Center Integrato; Enti di Patronato. Per le domande presentate entro il 31 ottobre 2021 (nuova scadenza) saranno riconosciuti gli arretrati dal 1° luglio. La procedura è estremamente semplificata, basta inserire codice fiscale dei figli minori e l’Iban su cui accreditare le somme, oltre ad avere un ISEE corrente (che non deve essere allegato). Il pagamento sarà effettuato con accredito su conto corrente, bonifico domiciliato, carta di pagamento con IBAN o libretto postale intestati al genitore richiedente. In caso di genitori separati legalmente o divorziati con affido condiviso, il pagamento è diviso al 50 per cento tra i due genitori, oppure effettuato all’unico genitore richiedente in presenza di un accordo tra di loro. Chi già percepisce il Reddito di Cittadinanza non deve presentare la domanda, in quanto la quota di assegno spettante sarà pagata d’ufficio dall’Inps direttamente sulla carta di pagamento RdC. Per quanto riguarda coloro che sono già beneficiari di assegno al nucleo familiare (ANF), dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 sarà loro corrisposta una maggiorazione di 37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli. La maggiorazione è riconosciuta anche in presenza di figli maggiorenni inabili ad un proficuo lavoro, oltre che di figli con età compresa tra i 18 e i 21 anni se studenti o apprendisti e appartenenti a nuclei numerosi. Le modalità di presentazione della domanda restano le stesse attualmente in vigore. L’importo delle somme teoricamente spettanti a titolo di ANF, comprensive della maggiorazione, sarà messo a disposizione dei datori di lavoro secondo i consueti canali.
L’assegno temporaneo è una prestazione transitoria, prevista dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, destinata alle famiglie in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ogni figlio minore di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo. La misura, finalizzata a dare un sostegno immediato alla genitorialità e alla natalità, è stata adottata in attesa dell’attuazione dell’assegno unico e universale che dovrà riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli.
L’assegno spetta ai nuclei familiari con figli minori a carico che non hanno diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF):
- * lavoratori autonomi;
* disoccupati;
* coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
* titolari di pensione da lavoro autonomo;
* nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell’ANF.
L’assegno viene erogato in funzione del numero dei figli e in misura decrescente all’aumentare del livello di ISEE (fino ad azzerarsi a 50.000 euro di ISEE ).
In particolare:
- * l’importo mensile spettante al nucleo familiare è differente a seconda che nel nucleo siano presenti uno o due figli minori oppure almeno tre figli minori. In quest’ultimo caso l’importo è maggiorato del 30%;
* l’importo spetta in misura piena per ISEE fino a 7.000 (167,5 euro per ciascun figlio, che diventano 217,8 in caso di nuclei numerosi) per decrescere fino alla soglia massima di 50.000 euro di ISEE .
Gli importi dell’assegno sono inoltre maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità presente nel nucleo, così come classificata ai fini ISEE (medio, grave e non autosufficiente).
L’assegno temporaneo è pagato mensilmente dall’INPS sulla base della domanda presentata, con le seguenti modalità:
- * accredito su conto corrente;
* bonifico domiciliato presso l’ufficio postale;
* carta di pagamento con IBAN ;
* libretto postale intestato al richiedente.
* Il pagamento è effettuato al genitore richiedente che convive con il minore. Nell’ipotesi di genitori separati legalmente ed effettivamente o divorziati con affido condiviso disposto con provvedimento del giudice ai sensi della legge 54/2006, l’assegno può essere diviso al 50% tra i due genitori (salvo accordo tra gli stessi per il pagamento dell’intero importo al genitore richiedente che convive col minore). A tal fine l’altro genitore dovrà procedere al completamento della domanda per indicare l’opzione scelta.