Prot. Dir/n. 322634 del 24/10/2022
Nella G.U.R.S. n. 38 del 13 agosto 2022 è stata pubblicata la Legge 10 agosto 2022 n. 16, la quale ai commi 61, 62 e 90 dell’art. 13 disciplina modifiche alla precedente legislazione in ordine a quanto riportato in oggetto. In particolare, il comma 90 sancisce che”… I soggetti che, pur aventi titolo all’inserimento nelle graduatorie ai sensi dell’art. 47 della legge regionale n. 14/2006, ne risultano esclusi, possono produrre istanza di inclusione all’atto della predisposizione annuale delle graduatorie di cui all’articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5″.
Si precisa che i lavoratori cui fa riferimento il legislatore per l’applicazione della disposizione “in sanatoria” sono identificati, ai sensi del suddetto art. 47, esclusivamente tra coloro che, in possesso dei requisiti, in quanto già inseriti nei contingenti di cui alla L.R.16/96 e s.m.i., siano stati cancellati dagli stessi per mancata presentazione dell’istanza entro i termini
Pertanto, tali lavoratori, interessati al reinserimento negli elenchi, potranno presentare istanza entro i termini previsti per l’aggiornamento annuale dei contingenti – 15 novembre – specificandone la fattispecie nel modello unico predisposto, allegato alla presente, e andranno inseriti, in sede di prima applicazione, in coda alla graduatoria unica distrettuale ad esaurimento, anche laddove non più esistente, con i criteri per la stessa definiti dall’art. 49 della L.R. 16/96, ribaditi dall’art.12 della L.R. 5/2014, e avviati per il numero di giornate corrispondente alle garanzie occupazionali che per lo stesso contingente la legge prevede (attualmente 78 gg.lav).
In sede di aggiornamento, gli stessi lavoratori concorreranno al completamento dei contingenti di cui all’articolo 48, comma 5, secondo l’ordine della graduatoria medesima e dei requisiti in termini di punteggio maturati alla data di cancellazione dagli elenchi forestali. Eventuali aggiornamenti del punteggio riguarderanno unicamente il numero di anni di iscrizione negli elenchi anagrafici riferito al 31/12/2015.
Il comma 61 modificando, invece, l’art.44 della L.R.14/2006 definisce i criteri per la mobilità
interdistrettuale (comma 12 bis) e provinciale (comma 12 ter) dei lavoratori iscritti negli elenchi speciali dei lavoratori forestali. Con le modifiche apportate dal comma 62 dell’art. 13 delle nuove disposizioni, i criteri per disciplinare le mobilità non vengono più definiti dall’Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui all’articolo 48 e, pertanto, la presente direttiva dovrà attenersi pedissequamente al dettato normativo in parola. Tuttavia, essendosi definita nel tempo una prassi consolidata dalle attività autorizzative dell’Amministrazione
forestale, appare opportuno tenere conto, laddove possibile, di quanto precedentemente deliberato dallo stesso osservatorio in merito.
Innanzitutto, occorre tenere presente che per l’individuazione dei soggetti cui la norma concede la
possibilità alla mobilità, l’art. 44 della L.R. 14/2006 opera un rimando ai contingenti di cui all’art. 46, comma 2, lettera a) – operai a tempo indeterminato – e lettera b) – operai con garanzia di fascia occupazionale per cento cinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali.
Tali lavoratori (e soltanto essi) potranno presentare istanza motivata al Servizio CPI della provincia ove ricade il contingente di appartenenza, per il tramite dell’Amministrazione forestale di pertinenza e, per essa, i competenti Servizi/Ispettorati territoriali, che provvederanno a inoltrarla corredata dal proprio parere, vincolante unicamente nel caso di mobilità per motivate esigenze di servizio dell’Amministrazione.
Il Dirigente del Servizio CPI emanerà il provvedimento di mobilità definitivo, ai sensi dei commi 12 bis o 12 ter dell’art 44 della LR. 14/2006, dandone comunicazione all’interessato, all’Amministrazione forestale competente e al Servizio CPI di destinazione se ricadente in provincia diversa.
Trattasi di provvedimento amministrativo di tipo autorizzativo e, pertanto, andrà emanato, concluso il processo istruttorio, previo accertamento dei seguenti requisiti, espressamente previsti dalla norma per entrambe le fattispecie di mobilita:
- Possesso dei requisiti della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
- Esigenze dei ricongiungimenti familiari.
- Provvedimenti giudiziari.
- Motivi personali e di famiglia gravi e documentati.
- Motivate esigenze di servizio dell’Amministrazione forestale regionale.
Non rilevandosi, invero, dal dettato normativo alcuna indicazione circa l’esatta collocazione nel distretto di destinazione del lavoratore trasferito per mobilità, conformemente a quanto precedentemente deliberato dall’Osservatorio, i lavoratori destinatari dei provvedimenti andranno collocati dopo l’ultimo dei lavoratori del contingente relativo, eventualmente anche in soprannumero, mantenendo la posizione nel contingente originario per gli eventuali provvedimenti di scorrimento a seguito di aggiornamento degli stessi.
Giova, infine, fare presente che l’autorizzazione rilasciata, ancorché definitiva, è soggetta alla persistenza dei requisiti che ne hanno determinato l’adozione, significando che, l’accertamento dell’eventuale perdita dei presupposti comporterà la revoca del provvedimento autorizzativo.
A tale scopo, annualmente, a partire dal prossimo anno, in sede di presentazione dell’istanza di aggiornamento dei contingenti forestali, ex art. 50 della L.R. 16/96, i lavoratori interessati dovranno dichiarare la permanenza dei requisiti previsti dai criteri sopra descritti.
Si precisa, infine, che restano escluse dalle presenti disposizioni le procedure di assegnazione temporanea dei lavoratori forestali impiegati in cantieri diversi, ancorché ricadenti in differenti distretti, oggetto di contrattazione di cui questa Amministrazione non è parte attiva, nonché delle assegnazioni del personale a tempo indeterminato nei differenti rami dell’Amministrazione forestale.
Con successiva direttiva verrà predisposta la modulistica da utilizzare per le istanze di mobilità oggetto della presente.