Pensioni, le aliquote contributive nella gestione separata nel 2021
Ritornano a salire le aliquote contributive per i professionisti iscritti alla gestione separata. Da quest’anno si dovrà versare il 25,98% (in luogo del 25,72% dovuto sino all’anno scorso) per il finanziamento del nuovo ammortizzatore sociale, il cd. ISCRO, introdotto in via sperimentale con la legge di bilancio per il 2021 (articolo 1, co. 398 ln. 178/2020). Lo mette nero su bianco l’INPS con la Circolare numero 12/2021 con la quale l’ente previdenziale riepiloga, come di consueto, aliquote ed adempimenti per le figure professionali iscritte alla gestione.
Quattro fasce contributive
La disposizione da ultimo richiamata ha disposto un aumento dell’aliquota contributiva pari allo 0,26% nel 2021 a carico dei lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre Gestioni di previdenza, né pensionati. Il contributo è finalizzato a far fronte agli oneri derivanti dall’introduzione dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO). Conseguentemente dal 1° gennaio 2021 l’aliquota complessivamente dovuta dai professionisti con partita iva sale al 25,98% del reddito annuo prodotto (25% a titolo di contributo IVS; lo 0,72 è destinato al finanziamento delle indennità di maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale; lo 0,26 per l’appunto per il finanziamento dell’ISCRO). Si tratta del primo dei tre aumenti che a regime, dal 1° gennaio 2023, porterà il contributo al 27%.
L’aliquota contributiva nel 2021 per i collaboratori e figure assimilate resta fissata in misura pari al 34,23% (33% a titolo di contributivo per l’assicurazione IVS; 0,72% per le prestazioni di maternità e malattia e 0,51% per il finanziamento della Dis-coll). Come si accennava, non tutti i collaboratori sono però soggetti al pagamento del contributo aggiuntivo dello 0,51% per il finanziamento della stabilizzazione dell’indennità contro la disoccupazione (Dis-coll). Risultano dispensati da questa gabella i compensi derivanti dalla carica di componente di commissioni e collegi; gli amministratori di enti locali (D.M. 25.5.2001); i venditori porta a porta (art. 19, D. lgs 114/1998); i rapporti occasionali autonomi (legge 326/2003 art. 44); gli associati in partecipazione (non ancora cessati) e i Medici in Formazione specialistica (legge 23 dicembre 2005, n. 266, finanziaria dell’anno 2006, all’articolo 1, comma 300). Nei confronti di queste figure professionali, pertanto, l’aliquota contributiva nel 2021 è pari al 33,72% (33% per assicurazione IVS e 0,72% per maternità e malattia).
Chi invece è già iscritto ad altro fondo di previdenza obbligatorio, ovvero è titolare di pensione, pagherà, un contributo del 24% (7,33%, a suo carico e 16,17% a carico del committente).
Per i collaboratori resta confermata la disciplina vigente che prevede la ripartizione dell’onere contributivo nella misura di un terzo a carico del collaboratore e due terzi a carico del committente. L’Inps ricorda che l’obbligo del versamento dei contributi e`in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche. Nel caso dei liberi professionisti l’onere contributivo rimane a loro carico e il versamento dovrà essere effettuato tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2020, primo e secondo acconto 2021).
Massimale e Minimale
Quest’anno non si registrano variazioni dei minimali e dei massimali. Nello specifico nel 2021 il massimale è pari a 103.055 euro: i fortunati che superano tale soglia non dovranno pagare piu’ contributi sulle somme eccedenti. Mentre il minimale è pari a 15.953 euro. Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24 per cento, avranno l’accredito dell’intero anno a fini pensionistici con un contributo di euro 3.828,72, mentre i professionisti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota del 25,98% avranno l’accredito pieno con un contributo annuale pari a € 4.144,99 (di cui € 3.988,25 ai fini pensionistici). Per i collaboratori che vedono applicarsi l’aliquota del 33,72% il contributo minimo per l’accredito di un anno intero risulta pari a 5.379,35€ (5.264,52 ai fini pensionistici); mentre per chi è soggetto all’aliquota del 34,23% dovrà versare il contributo più elevato pari a 5.460,71€ (5.264,52€ ai fini pensionistici) per garantirsi la copertura dell’anno pieno ai fini pensionistici.
Nella Gestione Separata i contributi pensionistici vengono infatti accreditati per tutti i mesi relativi a ciascun anno solare, a condizione che sia stata versata una contribuzione annua non inferiore a quella calcolata sul minimale di reddito stabilito per gli esercenti attività commerciale (art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990), pari per l’appunto a 15.953 euro. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi sono ridotti in proporzione alla somma versata e sono accreditati, continuativamente, a partire dal mese di gennaio.